Dal 1 febbraio 2012, per gli ospiti che pernottano nel territorio comunale di Montepulciano, è in vigore l’imposta di soggiorno, determinata per persona e pernottamento. In questa sezione speciale tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili.
Ufficio Entrate: Sportello Tributi e Riscossioni – Montepulciano Servizi presso il Palazzo del Capitano, 2° piano, piazza Grande n. 7 con i seguenti orari:
Ricevimento al pubblico: lunedì, martedì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30.
Telefono: Patrizia Fantacci 0578 712403, oppure Pia Isolani 0578 712462 – Attenzione: Le telefonate dirette sono consentite: dal lunedì al venerdi, dalle 11:00 alle 13:30; il lunedì e il mercoledì, dalle 15:00 alle 17:30. In orari diversi, risponde il centralino del Comune 0578 7121
Email Ufficio Entrate:
montepulcianoservizi.ufficioentrate@comune.montepulciano.si.it
TARIFFE
Con Deliberazione della Giunta Comunale N.265 del 18/11/2024 sono state determinate le tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2025
Delibera di Giunta_265_IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025
Le nuove tariffe dell’Imposta di soggiorno per ogni pernottamento e fino ad un massimo di sette consecutivi sono:
- € 2,00 per: Alberghi fino a 3 stelle; Residenze turistico alberghiere fino a 3 stelle; Campeggi da 1 a 4 stelle; Villaggi turistici da 2 a 4 stelle; Parchi Vacanza; Case per ferie; Ostelli / Foresterie; Bivacchi fissi; Esercizi di affittacamere (professionali e non); Bed and breakfast (professionale e non); Case e appartamenti vacanze; Residence fino a 3 chiavi; Locazioni Turistiche; Agriturismi da 1 a 3 girasoli.
- € 2,50 per: Alberghi a 4 stelle; Residenze turistico alberghiere a 4 stelle; Residence 4 chiavi; Agriturismi da 4 a 5 girasoli.
- € 3,50 per: Alberghi a 5 stelle; Residenze d’epoca.
REGOLAMENTO
Con Delibera Consiliare n. 78 del 27.12.2024 è stato modificato e approvato il Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno.
Deliberazione del Consiglio Comunale N 78 Regolamento Comunale Imposta di Soggiorno Modifiche
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVATO
L’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno, come indicato nel Regolamento, si applica anche ai seguenti soggetti:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
b) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Montepulciano.
d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio per un massimo di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
e) i pazienti che effettuano cure ospedaliere. L’esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.”
f) il personale appartenente alle forze dell’ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. L’’esenzione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articolli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.”
g) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L’applicazione dell’esenzione di cui al presente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
h) i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative.
COMUNICAZIONI PER ISCRIZIONI E ADEMPIMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO
Di seguito potete scaricare un’illustrazione dei riferimenti normativi e degli adempimenti necessari per svolgere l’attività di Locazione turistica:
Nuove_istruzioni_per_iscrizioni_Locazioni_Turistiche
DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Si ricorda che dall’anno 2022 non si deve presentare il modello 21 Conto della Gestione entro il 30/01 dell’anno successivo. Per le dichiarazioni mensili Istat e trimestrali per l’imposta di soggiorno non cambia nulla, le scadenze restano le stesse: il 5 del mese successivo per l’Istat e l’archiviazione mensile per l’imposta di soggiorno. Il riversamento deve avvenire entro il 15 del quarto mese dall’imposta di soggiorno trattenuta (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), rigorosamente con modello pagopa in autoliquidazione da scaricare dalla piattaforma di gestione imposta di soggiorno. Si suggerisce di controllare la corretta gestione delle scadenze mensili e trimestrali, questo anche per consentire la compilazione del prospetto riepilogativo, utile per la compilazione della denuncia annuale.
Comunicazione_per_denuncia_annuale_telematica_imposta_di_soggiorno
CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER LE LOCAZIONI TURISTICHE E LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stato introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale (CIN). Il CIN è il codice con cui ciascuna struttura ricettiva turistica e ciascun immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche è identificato per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità, i titolari delle stesse sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Il Decreto del Ministero del Turismo prot.n 0016726/24 del 06/06/2024, pubblicato in G.U. il 03 settembre 2024, prevede l’ assegnazione del CIN direttamente dal Ministero del Turismo con onere a carico dei titolari, gestori, proprietari delle stesse di accedere al portale telematico del Ministero del turismo per la richiesta: https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive
Nel portale della Regione Toscana al presente link sono disponibile ulteriori informazioni al riguardo.
NOVITA’ IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il DL Semplificazioni Fisco del 15 giugno 2022 ha prorogato il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022: L’articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall’articolo 180 del Dl 34/2020, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l’ente impositore, che da rapporto di “servizio” per la riscossione dell’imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria qualificando i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell’imposta (non soggetti passivi del tributo). Il decreto ha imposto a carico dei gestori uno specifico obbligo dichiarativo prevedendo sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell’importo dovuto, nonché la sanzione del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento. L’articolo 25, comma 3-bis, Dl 41//2021 ha disposto la scadenza dell’obbligo dichiarativo dell’anno 2020 al 30 giugno 2022, unificandola con il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 2021. Ne deriva, pertanto, che entro il 30/06/2022 dovranno essere presentate unitamente due dichiarazioni: quella relativa all’anno 2020 e quella relativa all’anno 2021. La dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 e seguendo le relative istruzioni sempre previste nel decreto, andrà presentata esclusivamente in via telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.
IMPOSTA DI SOGGIORNO E AIRBNB: COMUNICAZIONE AI GESTORI
Si ricorda ai gestori di strutture ricettive presenti sul territorio comunale, che il Comune di Montepulciano non ha attualmente in essere nessuna convenzione con Airbnb per la riscossione dell’imposta di soggiorno. Tale comunicazione si rende necessaria a seguito dell’e-mail di Airbnb pervenuta ai gestori. Riteniamo doveroso segnalare che la normativa vigente richiamata nella comunicazione (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024”) si riferisce alla “cedolare secca” e NON all’imposta di soggiorno, pertanto l’imposta resterà un adempimento del gestore, attraverso la procedura usuale.
Si invitano, pertanto, i gestori a non considerare la comunicazione di AIRBNB ed a continuare a provvedere al riversamento diretto dell’imposta di soggiorno al Comune di Montepulciano con le consuete modalità.
Su tale aspetto il Comune di Montepulciano ha avviato una pronta interlocuzione con Airbnb affinché vengano adottate le doverose azioni di rettifica della comunicazione trasmessa ai gestori, avvenuta senza il necessario coinvolgimento degli Enti Locali interessati.
(20 febbraio 2024)
INFORMAZIONI UTILI PER STRUTTURE RICETTIVE (Uso Facoltativo)
STRUTTURE RICETTIVE: AGENTI CONTABILI DI FATTO – SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 22/2016
FAC-SIMILE RICEVUTA PAGAMENTO (uso facoltativo)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pagina aggiornata il 20/01/2025