Novità per quanto concerne l'Assegno per nucleo familiare con tre figli minori e l'Assegno di Maternità
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
A decorrere dal 1° marzo 2022 l’ “Assegno per nucleo familiare con tre figli minori” di cui all’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 è abrogato dall’ “Assegno Unico Familiare” di cui all’art. 10 del D. Lgs. 230/2021. Conseguentemente per l’anno 2022 viene riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
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ASSEGNO DI MATERNITA'
A partire dal 2022 la modalità di presentazione della domanda on-line, per il beneficio di cui all’oggetto, erogato dall’INPS, è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale.
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